Riprendiamo il tema delle trasfusioni di sangue con alcuni aggiornamenti che hanno implicazioni dirette nella vita di chi poi per tanti motivi dovrà avere a che fare con problematiche simili.
Quello che segue sono parte di articoli ripresi su web i link li trovate nella sezione sottostante referenze web.
Ovviamente la legge ma questo lo sapete meglio voi di me non è proprio uguale per tutti. Per sua natura è in grado di cambiare e modificare sentenze nei vari gradi di giudizio. Al momento questa ci pare la situazione attuale.
Il rifiuto alla trasfusione di sangue
Il diritto alla salute è sancito dalla Costituzione [1] ma spesso si tralascia di considerare che comprende anche il diritto di non curarsi: la Carta Costituzionale afferma, infatti, che: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Tra i trattamenti sanitari rientrano anche le somministrazioni di sangue o di emoderivati. Così ogni paziente ha diritto di rifiutare una trasfusione di sangue, o di altri emoderivati, senza dover specificare i motivi della sua scelta, nemmeno quando si tratta di cure salvavita. E il medico è tenuto a rispettare le decisioni del paziente.
Il diritto alla salute è sancito dalla Costituzione [1] ma spesso si tralascia di considerare che comprende anche il diritto di non curarsi: la Carta Costituzionale afferma, infatti, che: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Tra i trattamenti sanitari rientrano anche le somministrazioni di sangue o di emoderivati. Così ogni paziente ha diritto di rifiutare una trasfusione di sangue, o di altri emoderivati, senza dover specificare i motivi della sua scelta, nemmeno quando si tratta di cure salvavita. E il medico è tenuto a rispettare le decisioni del paziente.
Quando il medico può praticare la trasfusione nonostante il rifiuto
Si fa eccezione alla regola del consenso preventivo e obbligatorio quando c’è un reale ed imminente pericolo di vita del paziente, che impone di praticare la trasfusione. In questi casi, il medico può intervenire, a meno che l’interessato non avesse manifestato in precedenza il proprio diniego a ricevere terapie trasfusionali.
Quindi, se il paziente è in grado di intendere e di volere nel momento in cui il medico gli propone la terapia, potrà rifiutarla e il medico, una volta che lo ha informato dei rischi, dovrà rispettare la sua scelta senza sollevare obiezioni. Quando, invece, c’è una situazione di emergenza, il medico potrà praticare la trasfusione necessaria per salvare la vita del paziente, se non aveva ricevuto un rifiuto preventivo a farlo.
Rimborsi assicurativi morte a seguito del rifiuto di sottoporsi alle trasfusioni di sangue per ragioni religiose.
La vittima di un sinistro stradale, deceduta in seguito al rifiuto di ricevere delle trasfusioni di sangue per ragioni religiose, non può essere considerata corresponsabile della propria morte, con l’effetto di vedere ridotto il risarcimento dovuto dal danneggiante, per il solo fatto di essere salita su una vettura ed avere così accettato, in maniera volontaria ed imprudente, il rischio della circolazione benché fosse consapevole di non potersi sottoporre a determinate cure mediche, poiché tale rifiuto è espressione del diritto all’autodeterminazione spettante ad ogni individuo.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente il concorso di colpa della vittima in un sinistro rivelatosi mortale perché essa aveva utilizzato l’automobile nonostante sapesse di non potersi sottoporre, per motivi religiosi, ad emotrasfusioni).
Cassazione civile sez. III, 15/01/2020, n.515
[1] Cass. Sent. n. 21501 del 31.05.2021.
Si fa eccezione alla regola del consenso preventivo e obbligatorio quando c’è un reale ed imminente pericolo di vita del paziente, che impone di praticare la trasfusione. In questi casi, il medico può intervenire, a meno che l’interessato non avesse manifestato in precedenza il proprio diniego a ricevere terapie trasfusionali.
Quindi, se il paziente è in grado di intendere e di volere nel momento in cui il medico gli propone la terapia, potrà rifiutarla e il medico, una volta che lo ha informato dei rischi, dovrà rispettare la sua scelta senza sollevare obiezioni. Quando, invece, c’è una situazione di emergenza, il medico potrà praticare la trasfusione necessaria per salvare la vita del paziente, se non aveva ricevuto un rifiuto preventivo a farlo.
Rimborsi assicurativi morte a seguito del rifiuto di sottoporsi alle trasfusioni di sangue per ragioni religiose.
La vittima di un sinistro stradale, deceduta in seguito al rifiuto di ricevere delle trasfusioni di sangue per ragioni religiose, non può essere considerata corresponsabile della propria morte, con l’effetto di vedere ridotto il risarcimento dovuto dal danneggiante, per il solo fatto di essere salita su una vettura ed avere così accettato, in maniera volontaria ed imprudente, il rischio della circolazione benché fosse consapevole di non potersi sottoporre a determinate cure mediche, poiché tale rifiuto è espressione del diritto all’autodeterminazione spettante ad ogni individuo.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente il concorso di colpa della vittima in un sinistro rivelatosi mortale perché essa aveva utilizzato l’automobile nonostante sapesse di non potersi sottoporre, per motivi religiosi, ad emotrasfusioni).
Cassazione civile sez. III, 15/01/2020, n.515
[1] Cass. Sent. n. 21501 del 31.05.2021.
referenze web
https://www.laleggepertutti.it/498029_si-puo-rifiutare-una-trasfusione-di-sangue
https://www.laleggepertutti.it/498029_si-puo-rifiutare-una-trasfusione-di-sangue
https://www.laleggepertutti.it/374950_emotrasfusione-ultime-sentenze