mercoledì 7 luglio 2021

Ostracismo le ultime sentenze

Proponiamo ai lettori del blog l'articolo dell'ANSA del 1 luglio su una recente sentenza che ha avuto come argomento proprio l'ostracismo

La sentenza

    Nella sentenza, ora resa pubblica, si legge: "Le condotte oggetto di censura, siccome poste in essere da soggetti capaci di intendere e volere […] non possono considerarsi illegittime né antigiuridiche, non essendo violative di alcuna norma di legge, né essendo previsto da alcuna disposizione normativa l'obbligo di conformarsi ad una condotta differente rispetto a quella stigmatizzata dall'attore".

Cosa era successo e perchè era stata intentata una causa all'organizzazione

    Il signor G.L., ex testimone di Geova, aveva intentato una causa contro l'ente giuridico della confessione lamentando che la scelta degli ex compagni di fede di limitare i contatti sociali con lui da quando aveva lasciato la religione fosse discriminatoria e lesiva della sua persona e gli avrebbe arrecato anche un danno di natura economica.Per questi motivi chiedeva un risarcimento alla confessione religiosa.

Quale riferimento è stato seguito?

    La decisione del Tribunale di Roma segue l'indirizzo giurisprudenziale già indicato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 9561/2017, relativa a un caso simile che fu seguito dal prof. Pietro Rescigno insieme al prof. Andrea Barenghi e al compianto prof. Tucci.

    Rescigno e Barenghi commentano la sentenza: "La decisione del Tribunale di Roma conferma la ricostruzione offerta dalla Corte di Cassazione (sentenza 9561/2017) in merito ai problemi della dissociazione e della c.d. induzione all'ostracismo (nelle ipotesi di cessazione del vincolo), con corretto inquadramento nel sistema. In definitiva, entrambe le decisioni si collocano nel quadro della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, come singolo e nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, e della libertà associativa e religiosa. Si tratta di princìpi rivolti ad assicurare autonomia anche ai corpi intermedi rispetto alle ingerenze esterne e ad affermare il pluralismo sociale (nel caso particolare, religioso) che costituisce principio basilare dell'ordinamento e garanzia di libertà".


p.s.

Il link dove potete trovare l'articolo orginale https://www.ansa.it/oltretevere/notizie/2021/07/01/testimoni-geova-tribunale-legittima-condotta-con-ex-membri_33554b4b-14d1-4ac6-a03b-da25131df834.html


9 commenti:

  1. L'ostracismo non può essere attaccato in questo modo. La sentenza parla chiaro: sapevi a cosa andavi incontro da adulto consenziente.
    Diversa cosa quando si tratta di battesimo e disassociazione di minorenni. Qua si che andrebbe creata una class action, tanto più che a dispetto delle dichiarazioni pubbliche in cui si afferma che i normali rapporti familiari non cambiano l'isolamento sociale per gli adolescenti risulta devastante, a partire dalla famiglia.

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  2. Ma è possibile che nn si riesca a dimostrare che l'ostracismo nn è frutto di una scelta personale, piuttosto è una pratica che l'organizzazione incoraggia e propone come insegnamento? Come ha scritto Barnaba anche i minorenni disassociati vengono ostracizzati dai loro stessi parenti. Perché tutta la materia su questo problema nn viene considerato? Riviste, dimostrazioni e video trasmessi ai congressi nn sono la chiara evidenza che l'ostracismo venga persino ostentato? Credo che, fare una class action in questa direzione sia più efficace.

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  3. @anna

    la sentenza non dice quello che scrive barnaba
    la sentenza dice che le conseguenze della disassociazione sono legittime

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    1. E perché sono legittime? ...

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    2. @barnaba

      perché non costituiscono reato

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    3. Ah ah!! @cattivo esempio, tipico di chi vuol vedere solo ciò che desidera vedere..
      "Le condotte oggetto di censura, ((siccome poste in essere da soggetti capaci di intendere e volere)) […] non possono considerarsi illegittime né antigiuridiche..

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  4. Credo che non ci sarà mai una sentenza che costringa ad avere rapporti interpersonali seppur tra familiari adulti. Io invece punterei sul reato di violenza privata (art 610 cp) quando qualcuno costringe un altro, dietro minacce, a tenere comportamenti che personalmente non si sognerebbe mai di attuare. Con lo spauracchio della minaccia di ostracismo a chi non lo attua a sua volta verso i fuoriusciti, si incute timore e si costringe a tenere contro la propria volontà una condotta pretesa (e sovente innaturale) da chi comanda. Questa è violenza.

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    1. In Belgio i tdg hanno pagato una multa dopo che una sentenza li ha condannati.

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  5. Grazie Anna 1a, sono andato a leggere sulla sentenza in Belgio, io pensavo più alla situazione italiana.

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Grazie per il commento.